Lavoro Domicilio

E’ lavoro domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi. Non è ammessa l’esecuzione di lavoro domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro che intendano commissionare lavoro domicilio, sono tenuti per legge ad iscriversi in un apposito “registro dei committenti”, presso l’Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di ogni provincia nella quale vogliono distribuire il lavoro domicilio.

Per l’esecuzione di lavori al di fuori della propria azienda, l’imprenditore è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale devono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all’unità produttiva, nonchè l’indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Tale registro deve essere a pagine numerate e, previamente al suo utilizzo, vidimato da parte dell’Ispettorato del lavoro domicilio provinciale.

Tags: , ,

Scrivi un commento